Ordinanza Regionale – Divieto di lavoro esposto al sole nelle ore centrali

Cantiere aperto, sole a picco e mappa del rischio che segna ALTO: da questo momento sospendere il lavoro in quella fascia oraria non è più solo buon senso, ma un obbligo di legge. Con la presente Vi informiamo dell’adozione di un’Ordinanza regionale che introduce, con effetto immediato, il divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole nelle ore centrali della giornata. Il provvedimento riguarda direttamente le imprese operanti nei cantieri edili all’aperto, nelle cave e nelle attività agricole e florovivaistiche, e produce obblighi operativi immediati a carico dei datori di lavoro.

2. Ambito di applicazione

L’Ordinanza si applica alle seguenti tipologie di attività:

  • Cantieri edili all’aperto;
  • Cave;
  • Attività agricole e florovivaistiche.

Il divieto è in vigore sull’intero territorio regionale fino al 31 agosto 2026.

3. Il divieto: contenuto e condizioni di attivazione

È vietato lo svolgimento di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole nella fascia oraria 12:30 – 16:00 nei cantieri edili all’aperto e nelle cave, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • siano già state adottate le misure di prevenzione previste dalle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” (approvate con D.G.R. n. 806 del 16/06/2025);
  • nonostante tali misure, lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute dei lavoratori;
  • la mappa del rischio disponibile sul sito www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ segnali, per i “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, un livello di rischio “ALTO” nel giorno interessato.

Attenzione: il divieto è operativo solo nei giorni in cui la mappa segnala rischio ALTO. Nei giorni con livello di rischio MEDIO o inferiore il divieto non scatta, ma restano in vigore le raccomandazioni di cui al punto 5.

4. Esenzioni dal divieto

Il divieto non si applica a Pubbliche Amministrazioni, concessionari di pubblico servizio e loro appaltatori, quando l’intervento ha finalità di:

  • pubblica utilità;
  • protezione civile;
  • salvaguardia della pubblica incolumità.

In tali casi restano comunque obbligatorie idonee misure organizzative e operative previste dalle Linee di indirizzo regionali (D.G.R. n. 806/2025).

5. Raccomandazioni per tutte le lavorazioni all’aperto

Per tutte le lavorazioni all’aperto e per quelle in ambienti chiusi non climatizzati in cui le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne, l’Ordinanza raccomanda il rispetto delle Linee di indirizzo regionali approvate con D.G.R. n. 806 del 16/06/2025, indipendentemente dal livello di rischio giornaliero rilevato.

6. Sanzioni

La mancata osservanza degli obblighi previsti dall’Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità), salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

7. Adempimenti richiesti alle imprese

Si invitano le imprese destinatarie a:

  • Verificare quotidianamente (nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì) il livello di rischio sulla mappa Worklimate prima dell’inizio dell’attività in cantiere;
  • Sospendere le lavorazioni all’aperto nella fascia 12:30-16:00 nei giorni in cui la mappa segnala rischio ALTO;
  • Documentare le verifiche giornaliere (es. stampa/screenshot della mappa con data), ai fini di prova in caso di controllo;
  • Adottare e applicare le misure di prevenzione previste dalle Linee di indirizzo regionali (D.G.R. n. 806/2025) in tutti i giorni di attività all’aperto;
  • Informare i lavoratori del cantiere circa i nuovi obblighi e le relative procedure operative;
  • Aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) includendo il rischio da stress termico e le misure adottate, se non già fatto.

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