Lavoro Sportivo

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.206 il DLgs. 29 agosto 2023 n.120, che integra e modifica i decreti attuativi della riforma dello sport, correggendo e integrando alcuni aspetti critici.

Il DLgs. 120/2023 introduce un periodo transitorio per poter adeguare gli statuti di ASD E SSD sportive sulla base delle nuove disposizioni riguardanti oggetto sociale, esercizio di attività secondarie e strumentali. Tali adempimenti dovranno essere svolti entro il 31.12.2023 pena l’impossibilità di iscrizione al nuove Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) o la cancellazione d’ufficio nel caso in cui il sodalizio sportivo sia già iscritto.

Per quanto riguarda il lavoro sportivo, viene confermata la definizione di lavoratore sportivo per le 7 figure tipizzate (Atleta, Allenatore, Istruttore, Direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara), oltre a tutti quelle mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportive, sulla base dei regolamenti tecnici delle federazione sportive nazionali e delle discipline sportive. Viene inoltre previsto che entro il 31 dicembre di ogni anno, verrà approvato un decreto nel quale saranno individuate tutte le mansioni riconducibili alla figura del lavoratore sportivo. Non sono lavoratori sportivi i co.co.co amministrativo-gestionale (segretari/e) né i custodi, manutentori, addetti pulizie ecc. Per tali figure si dovrà agire con i canali ordinari.

Viene prevista l’esenzione dell’assicurazione Inail per le co.co.co sportive (tale esenzione non vale per i co.co.co amministrativo-gestionali) ed è confermata la riduzione del 50% dell’imponibile contributivo per i compensi superiori a 5000€ annui.

Infine, per quanto attiene le co.co.co sportive, viene data la possibilità di poter effettuare la comunicazione al Centro per l’impiego anche attraverso il RASD entro il 30 giorno successivo a quello di instaurazione del rapporto di lavoro, nonché la possibilità di tenuta del LUL e invio della denuncia mensile Uniemens all’INPS.

In riferimento ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche, il correttivo bis, mantenendo necessaria la comunicazione/richiesta all’amministrazione di competenza sulla base della gratuità o meno della prestazione, introduce la possibilità di ottenere l’autorizzazione a svolgere attività di lavoro sportivo se dopo 30 giorni l’amministrazione di appartenenza non abbia ancora autorizzato o respinto la richiesta.

In relazione alle attività svolte dai volontari potranno essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate su base analitica, anche a fronte di autocertificazione, purché le stesse non superino l’importo di 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

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