Da un neoassunto in azienda scatta ora, in automatico, l’iscrizione alla previdenza complementare — TFR e contributi compresi — anche se nessuno gliel’ha chiesto espressamente. È l’effetto delle nuove Direttive emanate dalla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) il 19 giugno 2026, che riscrivono in modo organico il meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione delle modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 al decreto legislativo n. 252/2005.
La nuova disciplina si applica a decorrere dal 1° luglio 2026 e riguarda le assunzioni che intervengono da tale data in poi: vediamo insieme cosa cambia in pratica e quali adempimenti comporta per la vostra azienda. Restano invece soggette alla normativa previgente le posizioni dei lavoratori assunti entro il 30 giugno 2026.
1. Cosa cambia
Il previgente meccanismo di adesione tacita viene sostituito da un vero e proprio meccanismo di adesione automatica: il lavoratore neoassunto è considerato aderente alla previdenza complementare già dal momento dell’assunzione, salvo espressa rinuncia.
Rispetto al passato, l’adesione automatica non comporta più solo la devoluzione del TFR maturando, ma anche il versamento della contribuzione a carico di datore di lavoro e lavoratore, nella misura prevista dagli accordi collettivi applicabili.
2. Ambito di applicazione
La nuova disciplina riguarda due categorie di lavoratori:
- Lavoratori di prima assunzione (mai stati dipendenti in precedenza), assunti dopo il 30 giugno 2026, esclusi i lavoratori domestici;
- Lavoratori non di prima assunzione che attivano un nuovo rapporto di lavoro dopo il 30 giugno 2026 e che risultino già iscritti, alla data di assunzione, a una forma di previdenza complementare con versamento di TFR.
Sono esclusi i dipendenti pubblici (cui si applica una disciplina speciale) e chi non è interessato da una nuova assunzione (per costoro nessun nuovo obbligo informativo è previsto).
3. Obblighi informativi del datore di lavoro
Al momento dell’assunzione, il datore di lavoro deve fornire al neoassunto un’informativa dettagliata su:
- accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare;
- funzionamento del meccanismo di adesione automatica;
- forma pensionistica di destinazione;
- scelte alternative disponibili e relativa tempistica (60 giorni).
Per i lavoratori non di prima assunzione, occorre inoltre acquisire una dichiarazione circa l’eventuale iscrizione, alla data di assunzione, a una forma di previdenza complementare con destinazione di TFR.
4. Individuazione della forma pensionistica di destinazione
Il datore individua la forma pensionistica in base ai contratti collettivi applicati in azienda (nazionali, territoriali o aziendali). In presenza di più forme di riferimento, prevale quella individuata da accordo aziendale o, in mancanza, quella a cui risulta iscritto il maggior numero di lavoratori dell’azienda alla data di assunzione.
In assenza di accordi o contratti collettivi di riferimento, l’adesione automatica è diretta al Fondo COMETA (fondo residuale ex D.M. 85/2020), con devoluzione del solo TFR e senza contribuzione datoriale o del lavoratore.
5. Il termine di 60 giorni e le scelte del lavoratore
Entro 60 giorni dalla data di assunzione, il lavoratore può:
- non fare nulla: conferma per silenzio-assenso l’adesione automatica già avvenuta;
- rinunciare all’adesione automatica, mantenendo il TFR secondo il regime dell’art. 2120 c.c. (con possibile destinazione al Fondo di Tesoreria INPS, se ne ricorrono le condizioni);
- scegliere una diversa forma pensionistica complementare (già in essere o di nuova adesione);
- destinare alla forma di adesione automatica solo una percentuale del TFR maturando, se previsto dagli accordi collettivi.
La rinuncia ha effetto retroattivo alla data di adesione e deve essere comunicata al datore di lavoro. Il meccanismo non si applica ai contratti a tempo determinato di durata inferiore a 60 giorni, né se il rapporto cessa prima della scadenza del termine.
I versamenti decorrono dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni e comprendono quanto maturato dalla data di assunzione.
6. Esonero dalla contribuzione a carico del lavoratore
Se la retribuzione annua lorda è inferiore all’assegno sociale annuale, il lavoratore non è tenuto alla contribuzione a proprio carico e può, entro 60 giorni, dichiarare di non voler destinare la propria quota a previdenza complementare.
7. Lavoratori non di prima assunzione: casi particolari
- se il lavoratore è iscritto a una forma di previdenza complementare ma senza versamento di TFR (es. solo contributi), il meccanismo di adesione automatica non opera;
- se ha riscattato integralmente la posizione individuale maturata presso il precedente fondo, non è soggetto all’adesione automatica;
- se perde i requisiti di partecipazione al fondo precedente senza aver riscattato la posizione, rientra invece nel meccanismo.
Adempimenti operativi suggeriti
- impostare un sistema di monitoraggio dei 60 giorni per ciascun neoassunto;
- coordinarsi con le forme pensionistiche di destinazione per i flussi di versamento.
Al termine dei 60 giorni, in caso di mancata comunicazione, nei casi previsti dalla legge, il nostro studio procederà automaticamente all’iscrizione del dipendente interessato al fondo di categoria sia per il versamento del TFR che dei contributi.